Cosa si può brevettare (e cosa no)?

Nel mondo dell’industria e della ricerca, può arrivare un momento in cui ci si domanda se è possibile brevettare l’idea o il prodotto a cui si sta lavorando. La risposta è: dipende dai casi. Non tutto, infatti, può  essere brevettato. Il Codice della Proprietà Industriale e le modifiche apportate dal d. lgs 130/2010 disciplinano la materia nel dettaglio. Proviamo quindi a sciogliere il linguaggio legislativo per capire meglio cosa si può brevettare e cosa no.

Che cos’è un brevetto e quali diritti concede

Prima di vedere nello specifico cosa si può brevettare, è necessario capire cos’è un brevetto. Si tratta di un diritto territoriale di esclusiva concesso da un Paese a chi ha contribuito al progresso tecnico tramite un’invenzione di prodotto o processo. In cambio, il richiedente si impegna a divulgare l’invenzione al pubblico e renderla disponibile al termine della vita del brevetto (massimo 20 anni).

Essendo un diritto territoriale, il brevetto è valido entro i confini del Paese in cui è stato concesso. Un’estensione della protezione deve essere esplicitamente richiesta in ogni Paese in cui la si desideri, in taluni casi in forma accorpata grazie a convenzioni regionali (ad esempio il Brevetto Europeo) o internazionali.

Brevettare un’invenzione: quali sono i requisiti

Bisogna subito chiarire che, nonostante il pensare comune, non è possibile brevettare un’idea. Quando si parla di brevettabilità, ci si riferisce sempre a innovazioni di tipo tecnico (invenzioni e modelli di utilità) oppure alla fattispecie specifica delle nuove varietà vegetali. Prendiamo per esempio le invenzioni, sicuramente il bacino più ampio. Per essere brevettabili, devono avere carattere di novità, implicare un’attività inventiva e avere un’applicazione industriale. Spieghiamo meglio questi concetti per capire cosa si può brevettare nell’ambito delle invenzioni.

Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello “stato della tecnica”, ossia tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data di deposito della nostra domanda di brevetto. Nonostante il diritto sia territoriale, la novità deve essere assoluta e quindi lo “stato della tecnica” non riguarda solo il territorio dello Stato in cui si sta depositando la domanda di brevetto.

Inoltre, è anche inventiva se le differenze rispetto al suddetto “stato della tecnica” sono non banali per una persona esperta nel ramo. È perciò molto utile affidarsi a un consulente in proprietà industriale che esegua le necessarie ricerche di anteriorità per capire se la nostra invenzione ha i requisiti di brevettabilità.

Infine, un’invenzione è considerata adatta per un’applicazione industriale se l’oggetto che propone può essere fabbricato o utilizzato in qualunque tipo di industria.

Cosa NON si può brevettare

Abbiamo visto che è possibile brevettare le invenzioni se rispettano determinati requisiti di brevettabilità. Tuttavia, alcune tipologie di innovazioni non sono brevettabili in quanto il Codice della Proprietà Industriale dice espressamente che NON sono invenzioni. Ecco quali sono, con le relative eccezioni:

  • Le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici
  • I piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale
  • I programmi per elaboratore (su questo argomento vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento sulla possibilità di proteggere un software tramite copyright o brevetto)
  • Le presentazioni di informazioni
  • I metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale, così come i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale (fatta eccezione per prodotti, sostanze o miscele per la messa in pratica dei suddetti metodi)
  • Le razze animali e i procedimenti biologici per il loro ottenimento (tranne i procedimenti microbiologici e i prodotti ottenuti attraverso questi procedimenti)
  • Tutte le invenzioni contrarie all’ordine pubblico e al buon costume.

Sulla protezione del software e delle altre forme di innovazione ricomprese nell’elenco sopra riportato vi invitiamo a contattarci per una valutazione approfondita. Spesso, infatti, vi possono comunque essere gli estremi per la brevettabilità o può in ogni caso essere studiata una strategia di protezione alternativa.

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