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ITALBREVETTI - Studio di consulenza in Proprietà Industriale e Intellettuale

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"La necessità è la madre delle invenzioni."

(Platone)

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“La creatività è la naturale estensione del nostro entusiasmo”

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“Prendi il meglio che esiste e miglioralo. Se non esiste, crealo”.

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DOMANDE FREQUENTI

Brevetti

  • Cos’è un brevetto?

Un brevetto è un diritto esclusivo concesso da un paese per la protezione delle invenzioni, di prodotti o di processi, che offrono una nuova soluzione tecnica o propongono un nuovo modo di fare qualcosa, per un periodo limitato di tempo, di solito 20 anni. In cambio di questo monopolio limitato, il titolare del brevetto deve divulgare l’invenzione al pubblico, nella domanda di brevetto. Un brevetto è un diritto territoriale e ha i suoi effetti entro i confini nazionali del paese per il quale è stato concesso.
Al fine di ottenere la protezione brevettuale, gli inventori devono presentare una domanda di brevetto, in quanto la registrazione è un requisito per ottenere la protezione.

  • Quali sono i requisiti affinché la mia idea possa essere brevettabile?

Per essere brevettabile come invenzione industriale l’idea deve concretizzarsi nella soluzione di un problema tecnico non ancora risolto, deve essere atta ad essere realizzabile in ambito industriale e tale da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle conoscenze preesistenti. L’invenzione industriale brevettabile può riguardare un apparato, un procedimento, un prodotto, una sostanza e/o un suo diverso utilizzo.
Non sono brevettabili:
le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi di elaboratori, le presentazioni di informazioni in quanto tali. Ciò significa che è brevettabile per esempio l’applicazione pratica di una scoperta scientifica oppure un software in grado di generare un effetto tecnico che vada oltre le normali interazioni fra software e hardware.

Inoltre, non sono brevettabili:
i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale (ma è consentito brevettare sostanze o miscele di sostanze, composizioni per l’uso e l’attuazione di tali metodi); le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l’invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse (non si applica però ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti da tali procedimenti).

  • E’ possibile brevettare un invenzione che sia già stata utilizzata e divulgata?

No, l’invenzione non deve essere compresa nello “stato della tecnica”, non deve cioè essere stata resa accessibile al pubblico (sotto forma di pubblicazioni, esposizioni in fiera, vendite,…) prima della data di deposito della domanda di brevetto e, ovviamente, non deve essere stata oggetto di altre domande di brevetto che abbiano data di deposito anteriore.

  • Qual è la durata della protezione?

In quasi tutti i paesi del mondo la durata massima e di 20 anni dal deposito! Tale durata è prorogabile solo per i brevetti in campo farmaceutico grazie ai certificati complementari di protezione.

  • Una domanda di brevetto tutela in tutto il mondo?

Una domanda di brevetto ha valore solo nel territorio dello Stato in cui si deposita la domanda medesima. In Italia il deposito può essere effettuato presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).
L’interesse a tutelare la propria invenzione in un certo numero di stati europei, nonché la presenza di un esame preventivo, possono far propendere per la presentazione di una domanda di brevetto europeo, che può essere effettuata presso l’EPO (European Patent Office), con sede a Monaco di Baviera.
Se vi è la necessità di depositare la domanda di brevetto in molti Stati anche fuori dall’Europa, ci si può avvalere della domanda internazionale PCT (Patent Cooperation Treaty) che prevede una procedura più semplice ed economica per inoltrare una richiesta di protezione in più Paesi (ad oggi aderiscono più di 140 Stati nel mondo intero).

  • Qual è la differenza tra un brevetto ed un modello di utilità?

I due tipi di tutela conferiscono esattamente gli stessi diritti, ma c’è una differenza di durata tra il brevetto per invenzione (20 anni) ed il modello d’utilità (10 anni).

  • Qual è la differenza tra l’inventore, il richiedente e il proprietario di un brevetto?

L’inventore è il creatore dell’invenzione. In generale, per essere considerato un inventore, è necessario un certo contributo allo sviluppo degli elementi creativi di un’invenzione (creatività tecnica). Gli inventori sono sempre soggetti privati e hanno sempre il diritto di essere designati nel brevetto, a prescindere da chi deposita la domanda. Esistono inventori congiunti o co-inventori quando un’invenzione brevettabile è il risultato del lavoro inventivo di più di un inventore, anche se essi non hanno contribuito in parti uguali.
Secondo la Convenzione sul brevetto europeo (CBE), di cui tutti gli Stati membri dell’UE sono firmatari, in linea di principio l’inventore o il suo successore, ha il diritto al brevetto. In pratica, chi fa domanda per un brevetto si presume essere l’inventore, in modo che l’inventore e il richiedente di solito coincidono. In molte giurisdizioni tuttavia il richiedente non sarà necessariamente l’inventore – per esempio nei casi in cui la proprietà del l’invenzione è stata contrattualmente assegnata ad un altro soggetto – anche se l’inventore manterrà sempre il diritto di essere menzionato come tale nella domanda. Questo dipende in gran parte del diritto nazionale, anche se l’EPC regola la questione in termini generali. In particolare, in molti paesi ci sono leggi specifiche sulle invenzioni dei dipendenti e sulle invenzioni realizzate presso le università che possono determinare un regime speciale in relazione al diritto alla brevettazione. Ad esempio, è molto comune che, nel contesto di un rapporto di lavoro, i diritti su invenzioni create dai dipendenti vengono assegnati al datore di lavoro dal contratto di lavoro o sono considerati appartenenti al datore di lavoro per legge. In tal caso, il richiedente (cioè il futuro proprietario del brevetto) non è l’inventore.

Infine, la proprietà è un diritto riconosciuto al richiedente del brevetto dopo che il brevetto sia stato concesso. Come ogni diritto di proprietà, il possesso di un brevetto può essere trasferito (anche quando è ancora nello stato di domanda).

Marchi

  • Cos’è un Marchio?

I marchi sono segni distintivi utilizzati nel commercio per identificare prodotti e servizi. Più in particolare, un marchio è un simbolo che i vostri clienti utilizzano per riconoscervi o riconoscere i vostri prodotti rispetto alla concorrenza. Esso può consistere in tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i vostri prodotti o servizi da quelli di altre imprese..

  • Come possono essere protetti i Marchi?

I marchi possono essere protetti attraverso la registrazione.
La registrazione di un marchio protegge il valore del marchio, lo difende dai marchi rivali, definisce i diritti del titolare e impedisce la contraffazione e la frode.

In molti paesi, i cosiddetti marchi notori sono protetti anche senza essere registrati, in virtù di quanto stabilito dalle disposizioni della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dagli accordi TRIPS.

  • La registrazione del marchio mi garantisce il diritto all’uso esclusivo in tutto il mondo?

La registrazione di un marchio ha valore territoriale. A seconda del numero di Stati in cui si desidera ottenere la registrazione del marchio, è possibile richiedere:
– una registrazione con validità in Italia, presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi);
– una registrazione con validità nei paesi membri dell’Unione Europea, presso l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale);
– una domanda di marchio internazionale con validità nei paesi che aderiscono all’Accordo / Protocollo di Madrid, presso l’ufficio WIPO (World Intellectual Property Organisation).

  • E’ consigliabile una ricerca di anteriorità prima di depositare un marchio?

Sebbene con la ratifica del Protocollo di Madrid l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) effettui un esame sostanziale, oltre che formale, delle nuove domande, risulta comunque opportuno eseguire, in via preliminare, ricerche di anteriorità per escludere l’eventuale presenza di marchi identici o simili nei registri dei Pesi di interesse.

  • Cos’è un marchio comunitario (adesso marchio dell’Unione europea)?

L’istituzione del marchio comunitario, nel 1996, ha consentito, tramite un’unica domanda da presentarsi presso l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, con sede ad Alicante), di richiedere la tutela di un marchio valevole in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea (non è possibile richiedere la protezione solo per alcuni degli Stati perché il marchio è, di fatto, unico). Inoltre la domanda per un marchio dell’Unione europea non deve necessariamente essere basata su un precedente deposito nazionale.

  • In quanto tempo viene concessa la registrazione di un marchio italiano?

Attualmente la registrazione italiana e quella dell’Unione europea vengono concesse dai 12 ai 15 mesi a decorrere dalle date di deposito mentre la concessione di un marchio depositato a livello internazionale dipende dai singoli Paesi designati; infatti, in ogni singolo Paese designato il marchio ha vita propria e indipendente da quelle dello stesso marchio negli altri Paesi designati nella domanda internazionale.

Design

  • Cosa si intende per design?

Per design si intende l’aspetto estetico di un prodotto o di una sua parte. In particolare gli elementi caratterizzanti il prodotto che possono essere protetti per mezzo di registrazione di disegni e modelli sono le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali costituenti il prodotto stesso ovvero il suo ornamento e comprende la possibilità di tutelare anche colori, o linee, che, pur non riguardando la forma del prodotto possono caratterizzarlo.

  • Qual è la differenza tra disegni o modelli registrabili e non registrabili?

Disegni o modelli non registrabili sono quelli nei quali:
le caratteristiche dell’aspetto del prodotto sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso; le caratteristiche dell’aspetto del prodotto devono necessariamente essere riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato di essere unito o connesso con altro prodotto, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione

  • Quanto dura la registrazione di un disegno o modello?

La registrazione di un disegno o modello, in Italia, dura 5 anni e può essere rinnovata, pagando la relativa tassa di rinnovo, per periodi di 5 anni fino ad un massimo di 25 anni. Se non si vuole mantenere la protezione del modello è sufficiente non pagare la tassa di rinnovo relativa al quinquennio successivo.

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