La registrazione di un marchio d’impresa: cosa si può registrare?

La registrazione di un marchio d’impresa è un’operazione volta a ottenere diritti di proprietà industriale, proprio come il deposito di brevetto. Tuttavia le due forme di tutela non coincidono, hanno specifiche proprie e si applicano a situazioni fra loro diverse. Il Codice della Proprietà Industriale disciplina nel dettaglio cosa si può brevettare, così come spiega quali sono i requisiti per procedere alla registrazione di un marchio.

Possono essere registrati come marchi d’impresa tutti i segni rappresentabili graficamente o meno. Fra questi, sono ricompresi parole – inclusi nomi di persona –, disegni, lettere, cifre, suoni, la forma di un prodotto o della sua confezione, le combinazioni o le tonalità cromatiche che lo contraddistinguono. Tutti i segni elencati devono essere distintivi dei prodotti o dei servizi di un’impresa, distinguendola così da tutte le altre.

Le eccezioni ai segni oggetto di registrazione di un marchio

Fra i vari segni che possono essere oggetto di registrazione di un marchio, esistono alcune eccezioni di cui tenere conto. Fra queste:

  • Ritratti di persone, nomi e segni notori. I ritratti non possono essere registrati senza il consenso delle persone raffigurate e, se defunte, senza il consenso di coniuge, eredi o altri ascendenti fino al quarto grado di parentela. L’uso di un nome, se diverso da quello del richiedente, non deve ledere il credito o il decoro di persone omonime.
  • Marchi di forma. Non possono rientrare nella registrazione di un marchio i segni costituiti dalla forma se questa è dovuta alla natura del prodotto, se gli conferisce un valore sostanziale, o se è necessaria per ottenere un risultato tecnico.
  • Stemmi. I segni contenenti simboli ed emblemi di interesse pubblico non possono essere registrati come marchi d’impresa a meno che l’autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione.

Il caso dei marchi collettivi

Nell’ambito della registrazione di un marchio, costituiscono un caso particolare i cosiddetti marchi collettivi. La loro registrazione può essere richiesta da soggetti che garantiscono l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi. In caso di registrazione di un marchio collettivo, i richiedenti possono concedere l’uso dello stesso a produttori o commercianti.

Come abbiamo spiegato nell’approfondimento dedicato ai marchi collettivi nel settore agroalimentare, in tal caso i titolari del marchio sono spesso riuniti in associazioni o enti collettivi. Sta a loro definire i requisiti del prodotto, stabilire le clausole d’uso e controllare che i prodotti che porteranno tale marchio collettivo rispettino il regolamento d’uso allegato alla domanda di registrazione.

Quali segni non possono essere registrati come marchi?

Abbiamo sottolineato come l’iter di registrazione di un marchio preveda che il segno in questione abbia carattere distintivo. Oltre a questo, sono necessari anche requisiti di novità e liceità. Per quanto riguarda il carattere distintivo, sono esclusi dalla registrazione i segni diventati di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi del commercio. Lo stesso vale per i segni costituiti dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi, proprio perché non distintive.

Per quanto riguarda la novità, non è possibile registrare un marchio già registrato o di cui sia stata inoltrata domanda di registrazione in data precedente alla nostra richiesta. Non è neanche possibile registrare un segno simile o identico a un altro già noto, nel caso in cui la somiglianza rischi di creare confusione nel pubblico di riferimento. Per segno noto, si intende un segno conosciuto presso il pubblico interessato anche grazie a opere di promozione. Infatti, l’uso precedente del segno, in assenza di notorietà, non toglie il dato di novità. Allo stesso modo, se il richiedente ha usato in precedenza il proprio segno questo viene comunque considerato nuovo.

Ultima, ma non meno importante, è la caratteristica di liceità. Non possono infatti costituire oggetto di registrazione di un marchio i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume. Inoltre, non sono ammessi segni atti a ingannare il pubblico su dati del prodotto come la provenienza geografica o la qualità, né segni il cui uso vada a violare diritti esclusivi di terzi.

Per effettuare le necessarie ricerche di anteriorità e capire quali sono i passi da seguire per registrare un marchio d’impresa, vi invitiamo a contattare il nostro studio di consulenti in proprietà industriale nelle sedi di Firenze e Pontedera.

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