Nomi geografici nei marchi, limiti e possibilità
Il nostro ordinamento disciplina la registrazione di marchi che contengono nomi geografici. Vi sono casi in cui inserire un’indicazione geografica in un marchio è espressamente vietato, e altri in cui questa scelta è possibile.
Per la precisione, non può essere registrato:
- un marchio con una mera indicazione geografica che abbia una portata descrittiva della qualità del prodotto, come la zona di produzione, senza nessun altro elemento distintivo,
- un marchio con nomi geografici che possano trarre in inganno il consumatore.
Invece può essere tutelato:
- un marchio con indicazioni geografiche di fantasia, non collegate alla provenienza del prodotto,
- un marchio con nomi geografici che non richiamano le proprietà qualitative del prodotto.
Vediamo tutti i casi nel dettaglio.
Limite n. 1: se il marchio contiene la zona di produzione di un prodotto
L’Articolo 13 del Codice di Proprietà Industriale vieta di registrare come marchio di impresa un nome geografico quando identifica la zona di produzione del prodotto. Tale disposizione trova riscontro nella normativa comunitaria (in particolare nell’articolo 7, comma 1, del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea N. 2017/1001).
Per citare un esempio, il marchio Radicchio Rosso di Gorizia è stato ritenuto non valido, proprio perché il nome geografico descrive la provenienza del prodotto senza altri elementi distintivi. Validare un marchio così equivarrebbe a favorire il monopolio di un solo soggetto, in questo caso l’azienda che produce il radicchio rosso in questione (presumibilmente non l’unica della zona). Di conseguenza, gli altri operatori del settore nella stessa area geografica avrebbero uno svantaggio competitivo.
Limite n. 2: se il marchio trae in inganno rispetto alla provenienza del prodotto
Inoltre, la registrazione è vietata quando il toponimo contiene indicazioni geografiche che possono trarre in inganno sulla provenienza del prodotto stesso. In questo caso il marchio costituirebbe una falsa denominazione d’origine. A maggior ragione, il divieto si applica quando nella percezione del consumatore la provenienza è rilevante per la tipologia dei prodotti in questione. A titolo di esempio, il marchio Tesori del Sannio impiegato per contraddistinguere prodotti lattiero-caseari è stato dichiarato ingannevole, poiché apposto su prodotti provenienti dall’Abruzzo e non dalla Campania.
Quando si può utilizzare un nome geografico nel marchio
Come accennato all’inizio, esistono tuttavia due casi in cui la registrazione di un marchio contenente indicazioni geografiche è consentita. Il primo è quando l’accostamento tra toponimo e prodotto è frutto di fantasia. Un esempio in tal senso è il marchio Amaro Montenegro, in cui il nome geografico richiamato non si riferisce alla provenienza del prodotto.
Il secondo caso in cui il marchio si considera valido è quando il luogo di produzione non è correlato alla categoria del prodotto nell’immaginario del consumatore. In altri termini, il luogo geografico non evoca caratteristiche qualitative del prodotto in questione: è il caso del marchio Fabriano, che contraddistingue prodotti cartacei.