L’uso del marchio patronimico

L’articolo 7 del Codice di Proprietà Industriale sancisce che tutti i segni rappresentabili graficamente, compresi i nomi di persone, sono registrabili come marchi di impresa. In tal senso, un marchio patronimico è un marchio costituito dal nome anagrafico di un soggetto. Può consistere in nome e cognome, o solo nel cognome. In generale, è possibile affermare che un marchio patronimico possiede un elevato valore intrinseco come indicatore dell’origine di beni o servizi. Celebri esempi di marchi patronimici provengono per esempio dal settore della moda (es. Missoni) e alimentare (es. Giovanni Rana).

Registrazione di nome proprio e di nome altrui

Cercando di fare chiarezza, partiamo da un’importante considerazione. La legge italiana permette di registrare sia il nome proprio sia il nome altrui. Infatti, la normativa vigente non impedisce la registrazione di un marchio contenente un nome che non sia il proprio. Nello specifico, l’articolo 8 del Codice di Proprietà Industriale dispone che possono essere registrati nomi di altri soggetti, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto a portare tali nomi.         

Nell’ambito del nome altrui, è opportuno distinguere tra nome notorio e nome non notorio. Si intende notorio un nome che gode dello stato di rinomanza, quindi riconosciuto da un’ampia fascia della popolazione. Sempre l’articolo 8 del Codice di Proprietà Industriale chiarisce che se il nome di persona è notorio, cioè già usato e noto, la registrazione e l’uso sono possibili solo all’avente diritto o con il suo consenso.

L’omonimia nei marchi patronimici: come funziona?

Non sono pochi i casi di conflitto tra patronimici. Nell’ambito di settori merceologici identici o affini, un’impresa non può adottare un patronimico già registrato validamente come marchio. In questo caso, l’imprenditore omonimo che si affaccia per secondo sul mercato può impiegare il patronimico solo in determinati casi.

Per esempio, può usarlo per fini descrittivi e nel nome della ditta dove obbligatorio per legge. Neanche l’aggiunta di elementi differenzianti può rendere valido un marchio patronimico successivo a uno identico già registrato. Il permesso può essere accordato solo in rari casi in cui il patronimico viene usato in via secondaria, senza costituire il cuore del marchio da registrare.

In caso di settori merceologici diversi l’omonimia è accettata, ma a due condizioni. Prima di tutto non deve generare confusione nel consumatore. Poi, il patronimico in questione già registrato come marchio non deve essere notorio. Se questo gode di notorietà, infatti, non possono esservi casi di omonimia nemmeno in settori tra loro differenti.

In ogni caso, il titolare d’impresa che decide di registrare il proprio marchio patronimico è tutelato nell’eventualità in cui un imprenditore omonimo voglia affacciarsi sul mercato. Il solo diritto al nome non è infatti sufficiente a tutelarne appieno l’uso nell’ambito industriale o commerciale, con tutte le implicazioni che questo comporta.

In definitiva, qualora si voglia registrare un marchio patronimico è opportuno verificare che lo stesso non sia stato già registrato. A questo proposito è utile affidare a professionisti esperti un’adeguata ricerca di anteriorità. Dopodiché, se il marchio non fosse stato registrato, occorre procedere subito alla registrazione. In caso contrario è invece necessario studiare le eventuali possibilità di coesistenza sul mercato prima di procedere alla registrazione.

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