Depositare un brevetto europeo: come si fa

Nel nostro approfondimento riguardo cosa si può brevettare, abbiamo detto che il brevetto è un diritto territoriale esclusivo che permette al richiedente di divulgare il proprio prodotto in uno o più Paesi godendo della giusta tutela. In quanto diritto territoriale, il brevetto è valido entro i confini del Paese in cui è stato concesso. Tuttavia, se si desidera brevettare all’estero, estendendo così la protezione ad altri Paesi, bisogna fare richiesta in ogni singolo Paese di interesse. In alternativa, si può usufruire di forme accorpate molto convenienti come il brevetto europeo.

Il brevetto europeo permette infatti di ottenere la protezione dell’invenzione in questione negli Stati aderenti alla relativa Convenzione (ad oggi 44 Paesi tra UE ed extra-UE) attraverso una sola procedura unificata. Questa prevede il deposito del brevetto presso gli uffici competenti, il suo esame e, se accettato, la concessione dei diritti richiesti. Tali diritti sono esattamente gli stessi che si otterrebbero attraverso un brevetto nazionale esteso ai medesimi Stati tramite richieste singole. La differenza sta semplicemente nell’iter di deposito e concessione unificato.Ecco di seguito le fasi previste per il deposito di un brevetto europeo da parte di un richiedente italiano:

– Il richiedente redige la domanda in lingua italiana con traduzione in una lingua a scelta fra inglese, francese o tedesco, e la deposita presso la Camera di Commercio di Roma situata in Via Capitan Bavastro.
– La Camera di Commercio provvede a inoltrare la domanda all’Ufficio Italiano di Marchi e Brevetti (UIBM)
– L’UIBM richiede il nullaosta dell’autorità militare per poter recapitare la domanda all’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO).
– Trascorsi 90 giorni, ricevuto il nullaosta o un silenzio/assenso, l’UIBM inoltra la domanda agli uffici competenti dell’EPO situati a L’Aia, Berlino o Monaco di Baviera i quali gestiranno da quel momento in poi la domanda fino alla concessione.

Nella fase di deposito della domanda vengono verificate le condizioni formali e messe in atto le necessarie ricerche di anteriorità. Conclusa questa parte, viene pubblicato il rapporto di ricerca e si può procedere a richiedere l’esame di merito della domanda alla fine del quale il brevetto europeo sarà o meno concesso. In caso affermativo, il brevetto europeo sarà valido fino a un massimo di 20 anni a partire dalla data di deposito della domanda.

Una volta concesso il brevetto, il richiedente potrà decidere se convalidare il proprio diritto territoriale in tutti gli Stati membri o solo in alcuni di essi. Soltanto in questo momento, e non prima, dovrà provvedere all’eventuale traduzione del brevetto europeo nelle lingue degli Stati designati che lo richiedono.

Infine, qualsiasi terzo interessato ha nove mesi di tempo per depositare un’opposizione contro la concessione del brevetto. L’eventuale opposizione verrà valutata da una divisione dell’EPO e la sua decisione, positiva o negativa, sarà applicata in tutti gli Stati membri designati dal richiedente in seguito alla concessione.Le procedure di fronte all’EPO (concessione, opposizione, appello) sono tutte molto complesse e laboriose ed è assolutamente consigliato farsi assistere da un consulente abilitato.

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