brevetti

ITALBREVETTI - Studio di consulenza in Proprietà Industriale e Intellettuale

brevetti

"La necessità è la madre delle invenzioni."

(Platone)

servizio brevetti

marchi

La brand strategy ha l’obiettivo di creare business e valore

servizio marchi

diritto d'autore

“La creatività è la naturale estensione del nostro entusiasmo”

servizio diritto d'autore

design

“Prendi il meglio che esiste e miglioralo. Se non esiste, crealo”.

servizio design

generalità

La globalizzazione economica e sociale ha reso praticamente impossibile rimanere competitivi senza investire in ricerca ed innovazione. Il brevetto consente sia di proteggere i propri investimenti in ricerca e innovazione, evitando che altri possano utilizzare gratuitamente i risultati di queste attività, sia di acquisire risorse economiche supplementari attraverso la gestione economica dei diritti da esso derivanti.

Perchè brevettare

Lo scopo principale del brevetto è quello di conferire al titolare diritti esclusivi di attuare la propria innovazione di tipo tecnico con facoltà di impedire agli altri la produzione e commercializzazione della stessa nel territorio protetto dal brevetto.
Tuttavia il brevetto è anche una risorsa da valorizzare e da gestire oculatamente in quanto può portare numerosi vantaggi:

  • Ricavare utili supplementari dalla concessione in licenza del titolo
  • Entrare in mercati precedentemente inaccessibili tramite la concessione in licenza a partner esteri strategici.
  • Ottenere finanziamenti sia da investitori privati che di tipo istituzionale,
  • Accedere alle agevolazioni fiscali dedicate ai possessori di diritti di proprietà industriale.

Un’invenzione è definita come una soluzione nuova e innovativa in risposta a un problema tecnico. L’invenzione può fare riferimento alla creazione di un congegno, prodotto, metodo o procedimento completamente nuovo o può semplicemente rappresentare un miglioramento di un dato prodotto o procedimento già esistente

 

Le varietà vegetali godono di una loro specifica forma di protezione. Sono proteggibili le varietà vegetali nuove, distinte, stabili e omogenee.
Per essere nuova il materiale di riproduzione o di moltiplicazione o il prodotto di raccolta della varietà non deve aver formato oggetto di atti commerciali entro i seguenti termini prima della presentazione della domanda di privativa:
• stati dell’Unione Europea: 1 anno
• in qualsiasi altro stato: 6 anni per le varietà a fusto legnoso, 4 anni per tutte le altre varietà.

Per essere distinta la varietà vegetale deve essere chiaramente distinguibile da qualsiasi altra varietà che è notoriamente conosciuta all’atto della presentazione della domanda di protezione.

Per essere stabile deve mantenere la stabilità nei suoi caratteri anche dopo riproduzioni o moltiplicazioni successive.
.
Per essere omogenea deve possedere sufficiente omogeneità.

Il brevetto per invenzione industriale è la forma più importante e completa di protezione che può essere riconosciuta ad una innovazione tecnologica. La durata della protezione è, infatti, la più estesa (20 anni in quasi tutti i paesi del mondo) e consente inoltre di proteggere nel modo più completo il principio fondamentale sul quale si basa l’invenzione.

La presentazione della domanda di brevetto va effettuata in Italia presso gli appositi uffici UPICA (Uffici Provinciali del Ministero dell’Industria) o presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).
Ogni persona fisica o giuridica italiana o straniera può richiedere un brevetto italiano.
I richiedenti possono essere rappresentati professionalmente soltanto da consulenti mandatari abilitati iscritti all’Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale o da avvocati.

Scarica il PDF per approfondimenti. iter brevettuale in Italia

Il vostro nuovo software può essere protetto tramite un brevetto per invenzione se il software contiene uno o più algoritmi innovativi dal punto di vista tecnico. In altre parole, perché il vostro software sia brevettabile le sue caratteristiche tecniche dovranno possedere i requisiti di brevettabilità (novità e non ovvietà) esattamente come ogni invenzione di altri campi della tecnica.

Sono software brevettabili, ad esempio, quelli relativi alla compressione dei dati, alla programmazione di macchine utensili, al calcolo di parametri operativi.

Sebbene il brevetto per invenzione sia la forma più completa per invenzione in taluni casi il software non è brevettabile oppure è consigliabile integrare la brevettazione con altre forme di protezione.

Il software può essere protetto dal diritto d’autore, registrandolo in un apposito registro presso la SIAE quando si tratta di materiale già pubblicato oppure registrandolo come opera inedita.
Gli aspetti grafici innovativi del software, quali icone, schermate, pulsanti o altri simboli grafici possono essere protetti per mezzo del design registrato.

Una domanda di brevetto Europeo può essere presentata come prima richiesta di protezione dell’invenzione, rivendicando la priorità relativa ad uno o più precedenti depositi nazionali (entro 12 mesi dal primo deposito), oppure come fase nazionale di una domanda PCT.

Gli stati membri della Convenzione sul Brevetto Europeo sono ben più di quelli aderenti all’Unione Europea. Oltre a questi è possibile ottenere un valido Brevetto Europeo anche nei cosiddetti Extension States e Validation States.

L’Ufficio esegue una ricerca di novità dopodiché è necessario designare gli stati di interesse e richiedere un esame sostanziale della domanda.

Durante tutta la fase di esame è necessario pagare una tassa di mantenimento annuale.
La procedura di esame può terminare con un rifiuto o con la concessione del brevetto.

In caso di rifiuto è possibile presentare appello contro la decisione.

In caso di concessione i terzi interessati hanno 9 mesi di tempo per presentare Opposizione alla concessione.
Dopo la concessione il brevetto deve essere validato negli stati di interesse, in alcuni casi presentando una traduzione in lingua domanda dell’intero brevetto o delle sole rivendicazioni. Da quel momento il brevetto è soggetto alla legislazione nazionale.

La mera scoperta di qualcosa che già esiste in natura non può essere qualificata come un’invenzione. Pertanto possono essere oggetto di brevetto le invenzioni nuove, che implicano un’attività inventiva e che sono atte ad avere un’applicazione industriale (oltre, ovviamente, a essere lecite, ovvero non contrarie all’ordine pubblico e al buon costume).

La scelta di brevettare deve essere eseguita in modo oculato valutando numerosi fattori e non solo la presenza dei requisiti di brevettabilità. In alcuni casi è possibile e consigliabile ricorrere a strategie alternative.

Rendere la propria invenzione di pubblico dominio, attraverso una pubblicazione “difensiva”, permette almeno di assicurarsi che nessun altro possa brevettarla.

l’invenzione può essere mantenuta segreta, ricorrendo così alla protezione prevista per il segreto industriale, disciplinato dall’art. 98 del CPI, in base al quale costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
– siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore,
– abbiano valore economico in quanto segrete,
– siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Chiunque sia interessato a proteggere la propria invenzione attraverso la brevettazione dovrebbe preventivamente far eseguire una ricerca di anteriorità volta a verificare che l’invenzione abbia effettivamente i necessari requisiti di novità ed attività inventiva.
Una accurata ricerca di novità può in taluni casi risparmiare di investire nel deposito di una domanda di brevetto che potrebbe non avere i requisiti di brevettabilità ed in ogni caso è utile alla redazione della stessa.
Le ricerche di anteriorità brevettuali possono essere opportune o necessarie anche per motivi diversi dal deposito di una domanda di brevetto, tra i quali:
•conoscere e monitorare il portafoglio brevettuale dei propri concorrenti,
• valutare l’estensione territoriale della protezione su una determinata tecnologia,
•invalidare un brevetto altrui,
•verificare se una determinata tecnologia è di pubblico dominio e quindi liberamente attuabile, almeno nei territori di proprio interesse,
•rimanere aggiornati sullo stato dell’arte della tecnologia nel proprio settore.

Nel caso in cui l’inventore prenda spunto da un trovato preesistente, e quindi l’invenzione si basi su uno stesso principio di fondo, ma intervenga comunque una certa attività inventiva, si può parlare di modello di utilità. Un miglioramento ad un macchinario, non sostanziale, ma che comunque ne aumenti per esempio la produttività, o l’affidabilità, può essere oggetto di deposito come modello di utilità.
In Italia il deposito per modello di utilità non è soggetto a ricerca di anteriorità ed ha una durata di 10 anni dalla data di deposito della domanda.

Una domanda di brevetto internazionale PCT può essere presentata sia come prima richiesta di protezione dell’invenzione, sia rivendicando la priorità relativa ad uno o più precedenti depositi nazionali (entro 12 mesi dal primo deposito).
La domanda PCT permette di richiedere la protezione brevettuale in tutti gli stati aderenti al trattato (vedi elenco dei Paesi aderenti sul sito del WIPO) tramite una singola domanda depositata nella propria lingua e solo successivamente tradotta in una delle lingue ufficiali (cinese, francese, giapponese, inglese, russo, spagnolo e tedesco).

Tuttavia, la protezione sarà valida in quei Paesi nei quali entro i termini (30 o 31 mesi dal deposito a parte eccezioni) verrà richiesto l’ingresso alla relativa fase nazionale.
A seguito del deposito viene eseguita da un’authority competente (l’EPO per le domande presentate dall’Italia) una ricerca di novità.

Durante la fase internazionale non ci sono da pagare diritti di mantenimento e non ci sono altre spese che è obbligatorio sostenere per mantenere in vita la domanda. Tuttavia ci sono attività che potrebbe essere opportuno eseguire in funzione del rapporto di ricerca che si ottiene ed in particolare la richiesta di un esame preliminare di brevettabilità.
La procedura PCT è estremamente vantaggiosa, soprattutto quando si ha interesse a proteggere una pluralità di Paesi, in quanto consente di differire molti dei costi associati all’ottenimento del brevetto (ad esempio costi di ingresso alle fasi nazionali dei singoli Paesi e relativi costi di traduzione) permettendo nel frattempo di valutare i mercati di effettivo interesse.

RICHIEDICI INFORMAZIONI

La prima consulenza è sempre gratuita